Art. 7.
(Soppressione delle Province).

      1. All'articolo 114 della Costituzione, al primo comma, le parole: «dalle Province,»

 

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e, al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
      2. All'articolo 117 della Costituzione, al secondo comma, lettera p), le parole: «, Province» e, al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.
      3. All'articolo 118 della Costituzione, al primo comma, la parola: «Province,», al secondo comma, le parole: «, le Province» e, al quarto comma, la parola: «, Province» sono soppresse.
      4. All'articolo 119 della Costituzione, ai commi primo, secondo e sesto, le parole: «le Province,», al quarto comma, le parole: «alle Province,» e, al quinto comma, la parola: «Province,» sono soppresse.
      5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.
      6. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» e le parole: «Province e» sono soppresse.